Pratiche Ambientali

Pratiche Ambientali

Professionalità
Esperienza
Qualificazione

Normative Ambientali

In realtà complesse come quella ambientale è indispensabile poter usufruire di un supporto valido ed efficiente, formato da consulenti esperti del settore che sappiano tradurre le norme in azioni concrete e corrette.

In questo ambito la CREA propone un supporto procedurale polivalente: da un lato fornisce una consulenza professionale nel campo del trasporto transfrontaliero di rifiuti secondo la normativa di riferimento Europeo 1357/2014; dall’altro i suoi consulenti ambientali sono in grado di dipanare l’intrigo dei procedimenti ambientali per ottenere le autorizzazioni necessarie, producendo pratiche complete riguardanti l’Autorizzazione Unica AU, l’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA e l’Autorizzazione Unica Ambientale AUA, più opportune a seconda dei casi, e passando, se necessario, attraverso le procedure VIA e VIncA.

Quale norma applicare?

Il quesito è importante e più complicato di quanto possa sembrare. Infatti, le autorizzazioni ambientali AIA, AUA, AU e PAUR comportano diverse valenze autorizzative in merito alla costruzione e all’esercizio degli impianti, presentando in generale le seguenti prerogative a seconda dei casi:

  • SOSTITUISCONO, a ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
  • COSTITUISCONO, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
  • COMPORTANO, in alcuni casi, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

La CREA è in grado, con la sua esperienza, di individuare i procedimenti normativi più indicati per risolvere le problematiche ambientali nel modo più appropriato e mirato, consigliando il cliente circa la strada migliore da seguire, indipendentemente dalla complessità della pratica.

Autorizzazione Unica AU Art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e Art. 208 D. Lgs 152/2006


Centralina di Le Corone a Vigasio (VR) sul fiume Tartaro progettata dalla società CREA


Impianto per il recupero della plastica tramite operazioni di cernita e di lavaggio

 

In quali casi si applica l’AU?

L’Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m. ha i seguenti ambiti di applicazione:

  1. a) Nuovi impianti di riciclaggio non soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale AIA (art. 208 comma 2);
  2. b) Varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 19);
  3. c) Rinnovo di autorizzazioni vigenti senza modifiche (art. 208 comma 12).

L’autorizzazione è riferita a qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi (allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006) e comprende l’approvazione del progetto, l’autorizzazione all’esecuzione delle opere e l’autorizzazione alla gestione ed esercizio dell’attività.

Non ricadono in questo ambito autorizzativo gli impianti mobili che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee. Possono pertanto essere esclusi dalla presentazione della domanda, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri per la cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o per la pressatura della carta o della plastica.

Per gli ambiti di applicazione a) e b) la domanda di autorizzazione:

  • deve essere presentata dopo l’esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivata ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006;
  • non deve essere presentata nel caso in cui l’attività ricada in una di quelle elencate all’allegato VIII punto 5 alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (insediamenti IPPC). In questo caso l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce l’Autorizzazione Unica;

deve essere presentata all’interno del procedimento di Autorizzazione Unica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, qualora i rifiuti rientrino nella definizione dell’art. 2 comma 1 lett a) del medesimo D. Lgs..

dell’Autorizzazione Unica, può essere presentata una comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 qualora l’attività rispetti le norme tecniche stabilite dal D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. n. 186/2016, per i rifiuti non pericolosi e rispetti le norme tecniche stabilite dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi

Per l’ambito di applicazione c) la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione.

Che requisiti deve avere il richiedente?

Il richiedente, legale rappresentante della società che intende realizzare e gestire l l’impianto da fonte rinnovabile o l’impianto ed effettuare le operazioni smaltimento e/o recupero di rifiuti nonché proprietario dell’area su cui è previsto il progetto, deve documentare il possesso dei requisiti soggettivi attraverso:

  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
  • autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell’impresa nella White List presso la Prefettura competente;
  • dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.

Come si implementa l’AU per gli impianti di rifiuti?

Per potere procedere alla redazione della domanda, l’AU deve contenere almeno i seguenti elementi:

  1. a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
  2. b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato;
  3. c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  4. d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
  5. e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
  6. f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
  7. g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  8. h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
  9. i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Quanto dura l’AU?

Nel caso delle realizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile la concessione dura 20 anni mentre nel caso di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti la concessione dura 10 anni. Per le autorizzazioni dei nuovi impianti o di varianti sostanziali, l’efficacia dell’autorizzazione ai fini della gestione/esercizio della nuova attività è subordinata alla prestazione, entro 180 giorni dalla data di rilascio dell’atto autorizzativo, della garanzia finanziaria, ai sensi della DGR 1991/2003.

Autorizzazione Integrata Ambientale AIA D. Lgs 152/2006 Titolo 29-bis

 

Com’è nata l’idea dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)?

L’Unione Europea ha adottato nel 1996 la prima direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC), oggi sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. In Italia tale direttiva IPPC è stata recepita dapprima con il D. Lgs 59/2005 Art. 5, in cui sono comprese le norme che disciplinano il rilascio, l’aggiornamento e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti coinvolti.

Con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la normativa sull’AIA, prima contenuta nel D. Lgs. n. 59/2005, fa ingresso nel D. Lgs. n. 152/2006 (“testo unico” o “codice” ambientale) la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, dedicata alle «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)». La scelta risponde all’evidente obiettivo di accentrare in un unico testo normativo le disposizioni concernenti le diverse autorizzazioni ambientali, la verifica dell’impatto ambientale di nuovi progetti e opere, nonché il raccordo tra le relative procedure amministrative. In occasione dell’inserimento delle disposizioni sull’AIA nel codice ambientale sono state apportate alcune modifiche alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 59/2005, che riguardano, tra l’altro, alcuni aspetti della procedura autorizzativa e l’elenco di autorizzazioni settoriali sostituite dall’AIA.

Cos’è l’IPPC, il precursore dell’AIA?

La normativa IPPC è basata su tre cardini fondamentali:

  • l’approccio integrato, che implica che le autorizzazioni devono prendere in considerazione l’impatto ambientale nella sua interezza, comprendendo emissioni in aria, acqua e suolo, produzione di rifiuti, utilizzo di risorse, efficienza energetica, rumore, radiazioni, vibrazioni, prevenzione degli incidenti e ripristino del sito dopo la chiusura, con lo scopo di conseguire un’elevata protezione dell’ambiente nel suo complesso;
  • le BAT (Best Available Techniques), le condizioni delle autorizzazioni devono essere basate sulle migliori tecniche disponibili (MTD);
  • le condizioni locali: le autorità competenti, per il rilascio delle autorizzazioni, tengono conto delle caratteristiche tecniche dell’installazione, della localizzazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

La normativa IPPC prevede inoltre un’ampia partecipazione del pubblico poiché la popolazione ha diritto di partecipare al processo decisionale ed essere informata delle conseguenze.

Cos’è l’AIA?

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio delle installazioni riportate nell’allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre secondo le BAT, le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. L’AIA autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06, relativamente alle emissioni industriali e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT).

Per quali categorie produttive è richiesta l’AIA?

Le tipologie di attività industriali che devono richiedere il rilascio dell’AIA sono riportate nell’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs n° 46/2014:

  • le attività energetiche,
  • le attività di produzione e trasformazione dei metalli,
  • le attività dell’industria dei prodotti minerali,
  • le attività dell’industria chimica,
  • le attività di gestione dei rifiuti
  • altre attività come le cartiere, le concerie, i macelli, gli allevamenti intensivi.
    1. b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
    2. c) descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
    3. d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
    4. e) descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché l’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
    5. f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
    6. g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
    7. h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
    8. i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
    9. l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
    10. m) se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

    Quanto dura l’AIA?

    La durata è 10 anni. L’autorizzazione può durare anche 12 anni se l’installazione possiede certificati UNI EN ISO 14001, oppure 16 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS. Per usufruire della durata superiore a 10 anni, le autorizzazioni ISO ed EMAS devono essere possedute al momento del rilascio dell’autorizzazione. Trascorsi questi termini di 10, 12 o 16 anni, se non vi fossero modifiche sostanziali nel ciclo produttivo, è comunque necessario effettuare un riesame dell’autorizzazione per considerare eventuali tecniche migliorative (MTD).

 

Autorizzazione Unica Ambientale AUA D.P.R. 59/2013

 

Cos’é l’AUA?

Con l’obiettivo di semplificare le procedure ambientali, a partire dal 13/06/2013 è in vigore il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”, in attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5/2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012 (“Decreto semplificazioni”).

L’AUA sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. 59/2013):

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006;
  2. comunicazione preventiva di cui all’Art. 112 del D. Lgs. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006;
  4. autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del D. Lgs. 152/2006;
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (previsione di impatto acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 (smaltimento e recupero di rifiuti).

milioni di Euro, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale, sostituendo e comprendendo diversi titoli abilitativi che prima dovevano essere richiesti separatamente ad Enti differenti, nonché di parificarne la durata effettiva.

Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 non si applicano:

  • ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale. Nel caso, inoltre, di procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), l’Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere richiesta solamente dopo la verifica di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei relativi progetti da parte dell’autorità competente.
  • attività industriali che ricadono nella disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riportate nell’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs n° 152 e s.m.i.
  • impianti di smaltimento e recupero di rifiuti procedimento unico ex Art. 208 del D.Lgs n. 152/06.
  • impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili procedimento unico ex Art. 12 del D.Lgs n. 387/2003.Dove si presenta l’AUA?La domanda di AUA va presentata dai soggetti indicati all’Art. 1 del Regolamento (Piccole e Medie Imprese di cui al DM 18 Aprile 2005, non assoggettate ad AIA o VIA), nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi sopra menzionati (scarichi, acque reflue, emissioni in atmosfera, impatto acustico, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti), presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove risiede l’azienda, corredata da tutti i documenti e le informazioni previste dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il gestore intende richiedere. Il SUAP ha il compito di recapitarla immediatamente, per via telematica, agli enti di competenza (Regioni, Province, Comuni, ARPA Regionali, Autorità di bacino, Enti Gestori, ecc). Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni. Se, decorsi 30 giorni, non perviene all’organizzazione che ha presentato l’istanza una richiesta di integrazioni, la domanda si intende correttamente presentata.

    Se l’azienda ha bisogno di acquisire/richiedere/inviare esclusivamente:

    • Comunicazione preventiva utilizzazione agronomica effluenti allevamenti, acque vegetazione frantoi oleari (Art. 112 del D.Lgs n. 152/06);
    • Adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (Art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06)
    • Comunicazione o nulla osta impatto acustico (Legge 447/95)
    • Comunicazione in materia di rifiuti (Art. 215 e 216 del D.Lgs n. 152/06);

    ha facoltà di non avvalersi dell’A.U.A. ma di rivolgersi direttamente al S.U.A.P.

    Quanto dura l’AUA?

    L’autorizzazione è concessa per una durata di 15 anni ed è rinnovabile.

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