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Notifiche Art. 4 del Regolamento Europeo 1013/2006

Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tra Stati membri dell’Unione Europea o da paesi dell’Unione Europea verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE ma firmatari della Convenzione di Basilea del 1989 sono disciplinate dal Regolamento 1013/2006. Il regolamento 1013/2006 semplifica tutte le procedure sullo spostamento transfrontaliero di rifiuti, imponendo che il controllo delle spedizioni non avvenga attraverso la stipula di un contratto diretto tra Produttore di rifiuti, con sede nella UE, e Destinatario, con sede nella UE o in un paese non OCSE, addetto al riciclaggio bensì tra le rispettive Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione dei paesi di appartenenza.

Proprio per districare questo intreccio di competenze e di ruoli e per regolamentare l’esportazione dei rifiuti tra i diversi paesi il Regolamento Europeo 1013/2006 ha introdotto lo strumento della Notifica.

 

Cos’è la notifica per l’esportazione rifiuti?

Nell’ambito della Comunità Europea la notifica è il procedimento che viene avviato da tutte quelle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti e/o dai soggetti iscritti nella Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa ai Commercianti o agli Intermediari senza detenzione, quando effettuano esportazioni di rifiuti transfrontaliere.

Le modalità di formazione del documento di Notifica sono descritte dettagliatamente nell’Art. 4 del Regolamento Europeo 1013/2006.

Innanzitutto una Notifica contiene sia il documento di notifica che figura nell’Allegato I A del Regolamento Europeo 1013/2006 sia il documento di movimento riportato nell’Allegato I B.

Nel documento di notifica Allegato I A sono richieste le informazioni generali degli attori del trasporto transfrontaliero e delle Autorità di Spedizione e di Destinazione oltre alle Autorità interpellate in veste di paesi di transito. Sono descritte sommariamente, inoltre, le caratteristiche dell’impianto di recupero, il codice CER e le caratteristiche fisico-chimiche del materiale, il tipo di imballaggio, ecc.

Secondo quanto prescritto dall’Articolo 4 del Regolamento 1013/2006,può essere richiesto dall’Autorità di Spedizione che le informazioni contenute nel documento di notifica dell’Allegato I A sopra descritte siano corredate da ulteriori informazioni, tra le quali si ricordano:

  • Numero complessivo di spedizioni previste.
  • Identificazione dell’impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
  • Mezzi di trasporto previsti.
  • Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
  • Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione.
  • Tipo di imballaggio previsto.
  • Se i rifiuti sono destinati al recupero e, quindi, sempre nel caso dei paesi non OCSE:
    • il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
    • il volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili.
  • Prova dell’esistenza di un’assicurazione della responsabilità civile.
  • Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.
  • Copia del contratto o prova dell’esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l’intermediario o il commerciante, qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
  • Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente al momento della notifica o, qualora l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione.

Dalle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione potranno essere richiesti anche altri documenti aggiuntivi, tra cui:

  • Tipo e durata dell’autorizzazione di esercizio di cui è titolare l’impianto di recupero.
  • Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
  • Le distanze di trasporto tra il notificatore e l’impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
  • Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
  • Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
  • Descrizione del processo di trattamento dell’impianto che riceve i rifiuti.

Nel documento di movimento Allegato I B sono descritte, invece, le informazioni sul materiale trasportato e sui vettori che effettuano materialmente il trasporto del materiale, oltre ad uno spazio espressamente riservato all’impianto che effettua le operazioni di recupero. Questi documenti sono compilati solo in sede di spedizione della merce e singolarmente per ogni vettore, dovendo essere siglati per accettazione dall’Ufficio Doganale del paese di Destinazione.

Anche nel caso del documento di movimento, secondo quanto prescritto dall’Articolo 4 del Regolamento 1013/2006, può essere richiesto dalle Autorità competenti che le informazioni contenute nell’Allegato I B sopra descritte siano corredate da ulteriori informazioni, tra le quali si ricordano:

  • Data di inizio della spedizione.
  • Mezzo di trasporto.
  • Tipo di imballaggio.
  • Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.

Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev’essere firmata dal notificatore.

Chi costruisce il documento di Notifica?

Il documento di notifica deve essere costruito dal “notificatore”, ossia, in ordine gerarchico, (i) dal produttore iniziale dei rifiuti o (ii) dal nuovo produttore abilitato che effettua operazioni sui rifiuti prima della spedizione o (iii) da un commerciante registrato o (iv)da un intermediario registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal commerciante registrato ad agire per suo conto in qualità di notificatore.

Dal momento che l’attività del notificatore necessita di aggiornamenti costanti in materia di diritto ambientale che esulano quasi sempre dalle competenze dell’impresa interessata, chi costruisce materialmente la notifica non è di solito nessuna delle figure sopra elencate ma si tratta di un consulente ambientale di fiducia dell’azienda che effettua l’esportazione. Esistono, è vero, alcuni casi particolari in cui alcune aziende possiedono un responsabile tecnico ambientale interno adeguatamente preparato e aggiornato. Tuttavia nella maggior parte dei casi si affida la gestione ambientale a un soggetto terzo consulente ambientale esperto come la società CREA, per evitare errori, sprechi di risorse e gravi sanzioni.

Cosa sono le spedizioni transfrontaliere?

Per quanto riguarda la normativa vigente a livello nazionale, a proposito della spedizione transfrontaliera di rifiuti si fa riferimento all’Art. 194 del Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il quale recepisce i regolamenti comunitari che regolano la materia.

Il Regolamento CE n. 1013/2006 afferma che, per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, l’impianto che li riceve dovrebbe essere gestito in conformità alle norme in materia di tutela della salute umana e ambientale, le quali possano essere considerate equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Esistono alcuni divieti che il regolamento 1013/2006 prevede riguardo alle esportazioni di rifiuti tra l’Unione europea e i Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE. In particolare verso tali paesi non sono consentite le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento o di rifiuti definiti pericolosi secondo la Convenzione di Basilea o secondo la decisione 2000/532/CE. Questo divieto, però, non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati ai Paesi EFTA che aderiscono alla Convenzione di Basilea, per i quali vigono le stesse regole che attengono alle spedizioni intracomunitarie. Sono però richieste alcune ulteriori integrazioni, che valgono anche per le esportazioni di rifiuti destinati al recupero verso Paesi ai quali si applica la decisione O.C.S.E.

L’obiettivo principale delle regolamentazioni e della disciplina che regola i processi di spedizione transfrontaliera di rifiuti è quello di garantire un’efficace tutela dell’ambiente e della salute umana, prediligendo il trasporto di rifiuti allo scopo del loro trattamento, piuttosto che il loro spostamento per fini puramente commerciali.

Inoltre, i nuovi ordinamenti che riguardano la notifica e le esportazioni dei rifiuti sono anche pensati per poter semplificare tutte le procedure.

Detto ciò, è necessario appoggiarsi a realtà specializzate nel processo di notifica per l’esportazione rifiuti come la società CREA poiché la notifica è un procedimento complesso, che deve essere eseguito in modo ecologicamente corretto ai fini di evitare pesanti sanzioni non solo di tipo amministrativo civilistico ma anche penale.

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