Certificazione CE

Certificazione CE

consulenza certificazione ce

Le attività svolte per la redazione dei Fascicoli Tecnici ai fini della marcatura CE delle apparecchiature sono le seguenti:
a) Attività di rilievo ed analisi:

  • Analisi del sito in cui sono installate le attrezzature;
  • Analisi dello stato di conservazione delle attrezzature;
  • Valutazione tecnica tramite prove funzionali a vuoto;
  • Eventuale esecuzione di prove non distruttive sui componenti ( ove si rendesse necessario – metodo UT e VT secondo UNI EN ISO 9712 );
  •  Indicazioni sugli eventuali interventi di adeguamento;
  •  Valutazione della macchina secondo le normative tecniche di riferimento (FEM 1.001);
  • Valutazione del corretto accoppiamento delle attrezzature;
  • Prove di carico statiche e dinamiche.
  1. b) Redazione degli elaborati
  • Redazione per ciascuna attrezzatura del Fascicolo Tecnico, comprensiva di calcoli, rispondenza alla norma 2006/42/CE e analisi dei rischi;
  • Redazione per ciascuna attrezzatura del manuale d’uso e manutenzione;

Certificazione e marcatura CE di ciascuna macchina.

La marcatura CE ai fini della Direttiva Macchine

La marcatura CE ai fini della Direttiva Macchine può essere apposta sulla macchina solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili e ciò può avvenire anche nel caso in cui vi siano Rischi Residui. Sono quelli che il Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d’uso e l’economia della macchina.

La marcatura CE è’ l’atto formale

La marcatura CE è’ l’atto formale con il quale il Fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina in oggetto.

La conformità non è limitata ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine, in quanto altre direttive applicabili al prodotto potrebbero contenere delle obbligazioni particolari non comprese necessariamente tra i requisiti essenziali della Direttiva Macchine.
Si badi che la marcatura CE è la sola che attesti la conformità dei prodotti industriali alle direttive ispirate all’Approccio Globale.

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre

A questo proposito, gli Stati membri si astengono dall’introdurre nella loro legislazione nazionale qualsiasi riferimento ad una marcatura regolamentare di conformità diversa da quella “CE” per dimostrare la conformità all’insieme delle disposizioni elencate nelle direttive che prevedono la marcatura CE.

E’ comunque previsto che un prodotto possa recare altri marchi, ad esempio marchi di tipo volontario che attestano la conformità a norme nazionali o europee, a condizione che tali indicazioni non possano creare confusione con la marcatura CE.

Una volta apposta la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare la apposizione si è accertata che il prodotto – sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformità – è conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano.

La marcatura CE indica la conformità alle disposizioni delle sole direttive

Viceversa, qualora una o più di queste direttive lascino la scelta al fabbricante, nel corso di un periodo transitorio, del regime da applicare, la marcatura CE indica la conformità alle disposizioni delle sole direttive applicate dal fabbricante.

In questo caso, i riferimenti delle direttive applicate debbono essere registrati sui documenti, note o istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tuttavia il legislatore non poteva impedire la commercializzazione di macchine non complete che il Fabbricante non è in grado di rendere totalmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

Infatti la sicurezza della macchina potrebbe essere legata alla sua integrazione in un impianto complesso.

Dichiarazione del Fabbricante

In questo caso il Fabbricante non deve apporre la marcatura CE sulla macchina non completa, ma fornire solo la “Dichiarazione del Fabbricante” così come prevista dall’Allegato II-B della Direttiva Macchine.

Questo documento attesta

Questo documento attesta che la macchina non è completamente conforme a tutti i requisiti applicabili della Direttiva Macchine e pertanto ne proibisce la messa in servizio fino a che il responsabile dell’impianto finale non abbia reso conformi il macchinario nel suo complesso a tutti i requisiti essenziali di sicurezza.

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