L’attività di analisi e di verifica della rispondenza delle attrezzature di lavoro ai Requisiti di Sicurezza costituisce uno dei principali obblighi per il Datore di Lavoro, prescritti espressamente dall’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Secondo il comma 4 dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro siano:
- Installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.
- Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza a siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
- Assoggettate alle misure di aggiornamento i requisiti minimi di sicurezza in relazione ai mutamenti produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- Dotate di registro di controllo mantenuto aggiornato in continuità.
Lo stesso D. Lgs. 81/08 all’art. 70 prescrive i requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori dal Datore di Lavoro. Dalla letteratura del testo si individuano sostanzialmente due classi di attrezzature:
- Attrezzature di lavoro costruite in presenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive europee vigenti
- Attrezzature messe a disposizione dei lavoratori in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o realizzate antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le prime attrezzature devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza definiti dalla vigente Direttiva Macchine 2006/42/CE; le seconde attrezzature devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D. Lgs. 81/08 accettando, ove pertinenti per data di costruzione, anche la conformità al DPR 547/55 ovvero all’art. 28 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.
In relazione alle attrezzature di tipo b) l’art. 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede, inoltre, l’applicazione di «norme armonizzate» nei singoli paesi membri, emesse da organismi di normalizzazione europei (ad esempio il Comitato Europeo di Normalizzazione CEN). L’importanza delle norme armonizzate è poi legata alla “presunzione di conformità” che esse assicurano, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2006/42/CE.
Le norme normalizzate che riguardano le macchine si dividono in:
- Norme di tipo A (norme generali di sicurezza): contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine (per esempio, UNI EN ISO 12100:2010).
- Norme di tipo B (norme di sicurezza comuni a gruppi): trattano un aspetto della sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza, applicabili a numerosi tipi di macchine, che a sua volta si dividono in:
- Norme di tipo B1, che riguardano aspetti particolari della sicurezza, quali distanze di sicurezza, temperature delle superfici raggiungibili, rumore (per esempio, UNI EN ISO 13857:2008);
- Norme di tipo B2, che riguardano dispositivi di sicurezza, quali comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari (per esempio, UNI EN ISO 13850:2015);
- Norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine): contengono i requisiti di sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari (per esempio, UNI EN 692:2009, UNI EN 415-7:2008).