La direttiva europea sugli “apparecchi in pressione” (PED-Pressure Equipment Directive, recepita nel Decreto legislativo 93-2000) è per l’Italia una delle più importanti e attese sia per i problemi di sicurezza sia per i fattori economici connessi, poiché siamo uno dei maggiori produttori d’Europa.
Essa nasce come direttiva commerciale che punta alla libera circolazione delle merci e ha una fortissima connotazione antinfortunistica e, più in generale, mirata alla sicurezza.
Pur essendo la caldareria italiana all’avanguardia, apprezzata ed esportata in tutto il mondo, bisogna dire che l’applicazione della PED comporta importanti innovazioni per il settore.
Se da un lato viene ampliata la gamma di prodotti soggetti ai controlli e alle certificazioni (si parte dal recipiente di 1 litro per passare alle tubazioni da DN 25 mm in su, alle valvole ecc.), dall’altro le procedure sono più snelle e veloci e la gestione del tutto è a carico del produttore che può avvalersi di strutture private come i vari organismi notificati (ON), accreditati in ambito comunitario dalla marcatura CE.
La direttiva europea sugli “apparecchi in pressione” (PED-Pressure Equipment Directive, recepita nel Decreto legislativo 93-2000) è per l’Italia una delle più importanti e attese sia per i problemi di sicurezza sia per i fattori economici connessi, poiché siamo uno dei maggiori produttori d’Europa.
Essa nasce come direttiva commerciale che punta alla libera circolazione delle merci e ha una fortissima connotazione antinfortunistica e, più in generale, mirata alla sicurezza.
Pur essendo la caldareria italiana all’avanguardia, apprezzata ed esportata in tutto il mondo, bisogna dire che l’applicazione della PED comporta importanti innovazioni per il settore.
Se da un lato viene ampliata la gamma di prodotti soggetti ai controlli e alle certificazioni (si parte dal recipiente di 1 litro per passare alle tubazioni da DN 25 mm in su, alle valvole ecc.), dall’altro le procedure sono più snelle e veloci e la gestione del tutto è a carico del produttore che può avvalersi di strutture private come i vari organismi notificati (ON), accreditati in ambito comunitario dalla marcatura CE.
In sostanza cambia la filosofia dei controlli, non più affidati a enti statali (per esempio l’ISPESL) deputati, ma a un sistema certificativo di conformità che valuta i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES: v. allegato 1 in PED) e la qualità del prodotto.
L’applicazione è obbligatoria dal 30 maggio 2002, ma molte normative tecniche specifiche, malgrado i cinque anni trascorsi dalla prima pubblicazione della PED, sono ancora “progetto di norma” e attendono di essere armonizzate.
Quando tutte lo saranno, varrà finalmente per gli apparecchi a pressione un unico codice europeo in tutti i Paesi dell’Unione. Questo, per esempio, accade già fin dal 1940 negli Stati Uniti, dove è in vigore la normativa specifica dell’Asme allora varata.
I primi vantaggi dell’applicazione della PED per costruttori e utenti si rilevano fin d’ora, ma diventeranno sempre più evidenti con il trascorrere del tempo.
Infatti, le aziende rispettose della qualità secondo Iso 9000 potranno produrre e vendere liberamente alcune tipologie di prodotti in tutti gli Stati dell’Unione, con la garanzia per i loro clienti che sono rispettati i medesimi standard di sicurezza per gli impianti costruiti e/o importati.
PED e sicurezza
Fermi restando i concetti espressi nelle direttive 85/374/CE e 92/59/ CE, relative rispettivamente alla responsabilità per danno da prodotto difettoso e alla sicurezza generale dei prodotti, e la matrice economico commerciale della PED basata sul criterio del nuovo approccio (New Approach), saranno emanate prossimamente le direttive sull’approccio globale (Global Approach) che ha come scopo la libera circolazione delle merci in base alla filosofia della guida blu (Blue Guide).
Nel caso della PED questo significherà libera circolazione degli apparecchi in pressione con pari livello di sicurezza garantito. Essendo proprio la sicurezza il cardine della PED, per eliminare tutte le fonti possibili di pericolo sono necessari anche per la caldareria sia il pieno rispetto della 626/94 (“i progettisti scelgono macchine, nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza – Res – previsti nelle disposizioni legislative e nei regolamenti vigenti”) sia una seria e approfondita valutazione del rischio (VdR) per ottenere il risultato ottimale.
Valutazione del rischio
È molto difficile valutare il rischio in modo generico e senza riferimento a casi specifici data l’ampia tipologia di apparecchi in pressione e i multiformi impieghi degli stessi.
Per questo motivo le nostre considerazioni in questa sede si applicano a recipienti in pressione ed escludono generatori di vapore, piping, valvolame, strumentazioni varie ecc. pur considerati nella PED.
Il primo passo
Anche se può apparire scontato, la prima cosa da fare è l’analisi dell’apparecchio per classificarlo secondo la PED e per ipotizzare le problematiche che potrebbero presentarsi durante la costruzione e l’esercizio.
Ecco un elenco delle voci da considerare per redigere una breve descrizione del serbatoio in esame:
- tipo;
- funzionamento;
- volume;
- contenuto;
- luogo di installazione;
- contesto di installazione;
- diametro;
- lunghezza/altezza;
- spessore fondi e fasciame;
- materiali principali dei fondi, del fasciame, dei bocchelli;
- numero di bocchelli, aperture e relativi servizi;
- tipo di ancoraggio.
Descrizione del recipiente
Prendiamo in esame un serbatoio orizzontale su selle con volume di 400 mc da adibire allo stoccaggio di Gpl (miscela propano-butano). Nessun altro utilizzo è stato previsto in fase progettuale.
Sarà installato in Italia, quindi il riferimento normativo è il Dl 93-2000 che recepisce la direttiva comunitaria 97/23/CE (PED).
Ecco i dati del serbatoio: diametro 4,2 m; lunghezza 32 m; materiali: P355 NL2 (UNI EN 10028.3/2000: norma armonizzata) per fasciame e fondi emisferici; Astm A 333 Gr. 6 per i tubi delle connessioni; Astm A 350 LF2 per le flange delle connessioni; Fe 510 D1 (Uni En 10025) per gli anelli di irrigidimento interni.
Serbatoio dotato di due passi d’uomo DN 600: uno per servizio delle connessioni di bocchelli, l’altro provvisto di scala interna per le operazioni di ispezione e manutenzione durante l’esercizio. È inoltre provvisto di connessioni per la strumentazione e per collegarlo al piping dell’impianto.
È destinato a essere tumulato ed è fornito con due selle di appoggio, di cui una fissa e una mobile per facilitare il montaggio in cantiere e per le eventuali ma improbabili dilatazioni termiche, visto che è tumulato. Dovrà essere posto in opera su plinti di fondazione opportunamente progettati, dimensionati e realizzati per evitare cedimenti.
La fornitura non prevede le valvole di sicurezza e la strumentazione. Nella “Descrizione del recipiente” sono elencate le caratteristiche del serbatoio preso qui ad esempio per la valutazione del rischio in base al Decreto legislativo 93-2000 che recepisce la direttiva PED.
Nell’allegato 1 di tale decreto sono elencati i requisiti essenziali di sicurezza (Res) da considerare durante la fase progettuale e per la valutazione del rischio. Essi vanno interpretati in modo da tener conto nelle scelte progettuali delle attrezzature tecniche e delle successive lavorazioni o interventi.
Matrice della pericolosità
Per individuare la pericolosità degli eventi connessi ai rischi di impiego del serbatoio abbiamo fissato tre categorie principali di pericolosità. È una scelta, che può essere anche diversa, fatta perché le informazioni possono essere facilmente organizzate in forma di matrice e i risultati sono molto intuitivi. Oltre alla frequenza, dedotta mediante un’analisi tecnica e storica, e alla relativa probabilità di accadimento degli eventi rischiosi, è stata valutata la pericolosità degli stessi e il danno che ne potrebbe derivare.
Il rischio connesso è valutato come funzione delle due variabili: frequenza/probabilità p; pericolosità dell’evento/danno derivante d
R = p x d
Al fine di pervenire a una valutazione
Al fine di pervenire a una valutazione quantitativa è stato fissato un campo di variazione da 0 a 10 per entrambe le variabili. Il loro legame è ricavato in funzione della posizione nella matrice del rischio di valutazione.
Nelle caselle della matrice si legge il fattore di rischio dell’evento come prodotto diretto della probabilità e della pericolosità (danno) ad esso associate.
Gli eventi classificati da 0 a 2 sono considerati con bassa (B) frequenza/probabilità di accadimento; da 3 a 6 con media (M); da 7 a 10 con alta (A). Gli eventi con un fattore di pericolosità (danno) compreso tra 0 e 3 sono classificati di bassa pericolosità; tra 4 e 6 media; tra 7 e 10 alta.
Sono quindi state fissate cinque classi di rischio: basso (B), medio-basso (M-B), medio (M), medio-alto (M-A), alto (A). Gli eventi con pericolosità (dan no) elevata sono classificati ad alto rischio indipendentemente dalla frequenza associata. Bisogna considerare infatti che gli eventi di elevata pericolosità e con frequenza/probabilità di accadimento alta hanno in genere un rischio residuo associato e che, per loro natura, sono tenuti in particolare considerazione adottando le necessarie misure per eliminarli.
A questo punto è necessario stabilire una vera e propria lista di “fonti di potenziali fattori di rischio” e per ognuna di esse indicare in modo appropriato: valutazioni, misure cautelative e rischi residui. Come già detto, per le numerose tipologie costruttive e di impiego degli apparecchi in pressione è molto difficile scendere in particolari.
Sulla base di studi di settore, della letteratura tecnica e della lunga esperienza acquisita nella costruzione di recipienti in pressione per sostanze pericolose è stato stilato un elenco esemplificativo dei potenziali fattori di rischio per l’esempio qui considerato, con accanto a ciascun fattore la frequenza e la pericolosità.
Metodo di valutazione e sua applicazione
Il metodo qui utilizzato per redigere una valutazione del rischio può essere adottato per molte altre applicazioni: apparecchi singoli, piccoli, medi o anche grandissimi impianti tipo un’intera raffineria, includendo “l’albero degli eventi” e le probabilità di accadimento di incidenti nei punti critici.
I principi da applicare sono sempre gli stessi: eliminazione o riduzione dei rischi nella misura possibile; impiego delle opportune misure di sicurezza contro i rischi non eliminabili; informazione degli utilizzatori sui rischi residui. Bisogna lavorare molto sui Res: progettazione, fabbricazione, materiali, attrezzature a pressione specifiche.
Dal punto di vista strettamente operativo, i Res sono verificati e ottemperati mediante una lista di controllo che rende più semplice il lavoro del progettista e di chi fa la valutazione del rischio.
Altro scopo della valutazione del rischio è di illustrare i fattori connessi all’apparecchio e di guidare il progettista nel prendere atto di tutte le problematiche che possono influenzarne la sicurezza.
Per impianti a rischio di incidenti rilevanti bisogna osservare i vincoli indicati nel Decreto legislativo 334/99 che recepisce la direttiva europea 96/82/CE (incidenti rilevanti), mentre per i “depositi di Gpl in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3” vale quanto disposto dal DM 13/10/1994.
Referenze
Fascicoli tecnici CE
PentaSystem S.r.l. – Badia Calavena (VR)
LaserJet S.r.l. – Cagnano di Poiana Maggiore (VI)
Sverniciatura Veneta S.r.l. – Albaredo d’Adige (VR)
GBE S.p.A. – Orgiano (VI)
INDAGINI SUPPLEMENTARI – VITE RESIDUE
OMV Machinery S.r.l. – Verona
Vetrerie Riunite S.p.A. – Colognola ai colli (VR)
Skretting Italia S.p.A. – Mozzecane (VR)
Quarella S.p.A. – Verona
ATTREZZATURE IN PRESSIONE
CALV – Consorzio Agrario del NordEst Soc. Coop. – Verona
Cantina Sociale di Custozza S.a.c.– Custoza (VR)